Sez. 1, Sentenza n. 7013 del 06/07/1999 (Rv. 528335 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello di rigetto del concordato e dichiarazione del fallimento - Art. 183 legge fall. - Termine - Decorrenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Ai sensi del terzo comma del'art. 183 legge fall., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 255 del 1974, il termine breve per il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa dalla Corte d'appello in sede d'impugnazione della pronunzia che respinge il concordato preventivo e dichiara il fallimento, decorre non dalla data d'affissione della pronunzia, ma da quella di ricezione della comunicazione del dispositivo della stessa. Sicché, nell'ipotesi in cui sia stato ritualmente notificato il dispositivo della sentenza al procuratore domiciliatario dell'appellante, questo deve proporre (a pena d'inammissibilità) il ricorso per cassazione nel termine di sessanta giorni da tale data e non nel termine dell'art. 327 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)