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Sez. U, Sentenza n. 1393 del 27/02/1980 (Rv. 404931 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO D'IMPIEGO CON L'ENAL - NATURA PUBBLICISTICA - ATTO DI NOMINA FORMALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - ATTO SCRITTO - SUFFICIENZA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1980-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404931-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO D'IMPIEGO CON L'ENAL - NATURA PUBBLICISTICA - ATTO DI NOMINA FORMALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - ATTO SCRITTO - SUFFICIENZA - REQUISITI.*

Al fine della devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie ad esso inerenti, la natura pubblicistica del rapporto d'impiego con un ente pubblico non economico, quale l'enal, in relazione a prestazioni lavorative subordinate svolte nell'ambito dell'organizzazione dell'ente medesimo, non richiede un atto di nomina formale, ma postula solo un atto scritto dal quale, a prescindere dalla veste esteriore (nella specie, lettera 'd'incarico per attività di collaborazionè), possa evincersi l'inequivoca volontà del datore di lavoro di inserire il dipendente nella predetta organizzazione, con mansioni riferibili ai propri scopi istituzionali. (V 1466/79, mass n 397792; (V 1191/79, mass n 397409).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 24/05/1937 num. 817, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)