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Sez. U, Sentenza n. 1191 del 23/02/1979 (Rv. 397409 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PRESUPPOSTO - ATTO DI NOMINA - NOZIONE - PRESTAZIONI LAVORATIVE SVOLTE IN FAVORE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DA PARTE DI QUEST'ULTIMO IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ASSUNZIONI SENZA PUBBLICO CONCORSO - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1979-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397409-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PRESUPPOSTO - ATTO DI NOMINA - NOZIONE - PRESTAZIONI LAVORATIVE SVOLTE IN FAVORE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DA PARTE DI QUEST'ULTIMO IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ASSUNZIONI SENZA PUBBLICO CONCORSO - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA.*

Al fine dell'individuazione di un rapporto di pubblico impiego, e della conseguente devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie ad esso inerenti, il requisito dell'atto di nomina va ravvisato ogni qualvolta l'ente datore di lavoro abbia inequivocamente manifestato la volonta di inserire stabilmente le prestazioni del dipendente nell'ambito della propria struttura organizzativa, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, a prescindere non solo dal tenore formale delle decisioni in proposito adottate, e dell'eventuale applicabilita al rapporto di norme privatistiche, ma anche dall'eventuale illegittimita delle decisioni medesime. Pertanto, la Competenza giurisdizionale del predetto giudice va affermata nella controversia inerente a prestazioni lavorative svolte (nella specie: da una modella in favore dell'Accademia delle belle arti di Firenze), con continuita, vincolo di subordinazione, orario e retribuzione predeterminati, qualora l'ente pubblico (non economico) beneficiario delle prestazioni medesime abbia conferito il relativo incarico, nel senso specificato, ancorche in violazione delle norme che vietino o limitino all'amministrazione la possibilita di assumere dipendenti senza pubblico concorso. (V 4369/77, mass n 387958; (V 1609/76, mass n 380373; (V 16/75, mass n 373120).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)