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Sez. 3, Sentenza n. 1068 del 04/02/1987 (Rv. 450628 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI APPELLO - LIQUIDAZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450628-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DI APPELLO - LIQUIDAZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*

Non può essere proposta in Sede di legittimità la richiesta di ulteriore rivalutazione monetaria della somma liquidata a titolo risarcitorio in appello, in quanto la svalutazione monetaria incide sino alla data della liquidazione del danno e la relativa maggiorazione attiene ad un potere discrezionale del giudice di merito, il cui Esercizio comporta un'indagine di fatto istituzionalmente preclusa alla Corte di Cassazione. (Conf 6506/82, mass n 424130).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)