Sez. 1, Sentenza n. 9844 del 18/06/1990 Ud. (dep. 07/07/1990) Rv. 184814 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - IN GENERE - DOLO EVENTUALE - COMPATIBILITÀ CON IL TENTATIVO - ESCLUSIONE - RAGIONI.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - IN GENERE - DOLO EVENTUALE - COMPATIBILITÀ CON IL TENTATIVO - ESCLUSIONE - RAGIONI.*
Il delitto tentato non può prescindere dal dolo diretto, onde esso non è punibile a titolo di dolo eventuale. Infatti se può affermarsi che il requisito dell'idoneità degli Atti è compatibile con il dolo eventuale, non può ravvisarsi tale compatibilità anche in riferimento al requisito della inequivocità degli Atti, essendo questo requisito del tutto inconciliabile con lo stato di dubbio. (Conf mass n 183095; (Conf mass n 177204; (Conf mass n 176055; (Conf mass n 175996, ed ivi citato; (contra mass n 181760; (contra mass n 181758; (contra mass n 181499; (contra mass n 181211; (contra mass n 180060; (contra mass n 179792; (contra mass n 178662).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)