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Sez. 1, Sentenza n. 11453 del 11/07/1988 Ud. (dep. 25/11/1988) Rv. 179792 - 01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE - DIREZIONE DELL'AZIONE E INTENZIONE DELITTUOSA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - IN GENERE - DOLO EVENTUALE - RAVVISABILITÀ - POSSIBILITÀ - RATIO.*
Stato
decisa il 1988-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179792-01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE - DIREZIONE DELL'AZIONE E INTENZIONE DELITTUOSA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - IN GENERE - DOLO EVENTUALE - RAVVISABILITÀ - POSSIBILITÀ - RATIO.*

La direzione non equivoca degli Atti è un requisito oggettivo della fattispecie del delitto tentato, nel senso che gli Atti posti in essere dal colpevole, considerati oggettivamente e nel contesto nel quale si inseriscono, devono essere, secondo l'apprezzamento dell'osservatore esterno (e non dell'agente), diretti in modo non dubbio alla commissione del delitto avuto di mira. Ne deriva che, nulla precisando o aggiungendo al riguardo l'art. 56 cod. pen. sul terreno dell'elemento soggettivo, deve ritenersi che il dolo del tentativo è il dolo del delitto consumato e, quindi, è sufficiente che il colpevole si rappresenti e voglia gli elementi essenziali del fatto, nelle diverse forme di Rilevanza del dolo, e quindi, anche del dolo eventuale. Pertanto se l'agente si rappresenta la possibilità positiva che si verifichi l'evento tipico della data fattispecie incriminatrice, senza che ciò lo trattenga dall'agire, accettando il rischio implicito nel suo verificarsi, deve ritenersi che egli tale evento ha "voluto" nel senso richiesto dall'art. 43 cod. pen..*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)