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Sez. 3, Sentenza n. 3661 del 26/05/1983 (Rv. 428556 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - GIUDIZIO SULLA MOROSITÀ DEL CONDUTTORE - PREGIUDIZIALITÀ RISPETTO AL GIUDIZIO DI RECESSO - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE NECESSARIA DI QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428556-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - GIUDIZIO SULLA MOROSITÀ DEL CONDUTTORE - PREGIUDIZIALITÀ RISPETTO AL GIUDIZIO DI RECESSO - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE NECESSARIA DI QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE.*

Poiché il giudizio sulla morosità del conduttore, rispetto a quello di recesso dalla locazione per necessità del locatore (ex art. 59 n. 1 della legge n. 392 del 1978), non costituisce, data la diversità dei presupposti di fatto e di diritto delle due azioni, un antecedente logico-giuridico indispensabile, il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato, non ricorrono - in siffatta situazione - le condizioni che giustificano la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio di recesso, pur potendo il giudice - nell'Esercizio del suo potere discrezionale, non sindacabile in Sede di legittimità - valersi della facoltà di sospensione facoltativa. (V 3057/81, mass n 413620).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 296, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)