Sez. 1, Sentenza n. 3057 del 09/05/1981 (Rv. 413620 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - MANCANZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - FACOLTATIVITA - PROVVEDIMENTO RELATIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - MANCANZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - FACOLTATIVITA - PROVVEDIMENTO RELATIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La sospensione necessaria del processo, prevista dall'art 295 cod proc civ, tende ad evitare la contraddittorieta dei giudicati e deve pertanto essere disposta soltanto quando la preventiva definizione di una controversia (civile, penale o amministrativa) sia imposta da un'espressa disposizione di legge ovvero ne costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico, il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato; in Mancanza di detti presupposti, la sospensione si presenta come facoltativa, sicche il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in Sede di legittimita. (V 93/81, mass n 410478; (V 3985/79, mass n 400455; (Conf 3361/80, mass n 407153).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 296, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)