Sez. 1, Sentenza n. 333 del 13/02/1989 Cc. (dep. 07/03/1989) Rv. 180714 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CONCEDIBILITÀ - PENA INFLITTA - NOZIONE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CONCEDIBILITÀ - PENA INFLITTA - NOZIONE.*
Al fine della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, per "pena inflitta" deve intendersi quella da espiare effettivamente. Ne consegue che mentre in essa va ricompresa quella parte di pena eventualmente scontata in custodia cautelare, devono essere escluse quelle pene o parti di esse non suscettibili di esecuzione per intervenute cause estintive o modificatrici. (fattispecie in tema di pena inflitta superiore al limite edittale previsto dall'art. 47 legge n. 354 del 1975, ma rientrante in esso perché parzialmente condonata). (Conf mass n 177570, sulla seconda parte; (Conf mass n 177740, sulla seconda parte; (Conf mass n 147152, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)