Sez. 3, Sentenza n. 34936 del 17/06/2004 Ud. (dep. 25/08/2004) Rv. 229561 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO | Consegna da mozzarella definita di "bufala campana d.o.p." prodotta parzialmente con latte bufalino surgelato - Configurabilità del reato - Sussistenza.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
È configurabile il reato di frode nell'esercizio del commercio qualora venga consegnata all'acquirente mozzarella qualificata come di "bufala campana d.o.p.", la quale sia stata prodotta, anche se solo in parte, con latte bufalino surgelato anziché fresco, dovendosi ritenere obbligatorio, per il detto tipo di alimento, l'impiego esclusivo del latte fresco, come è dato desumere dal disposto di cui all'art.3 del relativo disciplinare di produzione approvato con D.P.C.M. 10 maggio 1993, nella parte in cui stabilisce che "il latte dev'essere consegnato al caseificio entro la sedicesima ora dalla mungitura".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, DPCM 10/05/1993
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)