Sez. 3, Sentenza n. 37755 del 21/05/2014 Cc. (dep. 15/09/2014) Rv. 260114 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - FORMAGGI E SIMILI - LATTICINI | Prodotto DOP denominato "mozzarella di bufala campana" - Separazione degli stabilimenti destinati alla produzione - Divieto di detenere materie prime e cagliate diverse da quelle idonee alla lavorazione dell'alimento - Condotte antecedenti al 30 giugno 2013 - Reato - Integrazione - Esclusione - Fondamento.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - FORMAGGI E SIMILI - LATTICINI
Il reato di frode nell'esercizio del commercio, per le condotte antecedenti al 30 giugno 2013, non è integrato dalla immissione sul mercato del prodotto DOP denominato "mozzarella di bufala campana", che sia stata realizzata in caseifici non dedicati esclusivamente a tale produzione o all'interno di stabilimenti nei quali siano detenute anche materie prime e cagliate diverse da quelle idonee alla lavorazione del predetto alimento, in quanto l'art. 1 del D.M. 10 aprile 2013, che ha stabilito la separazione degli stabilimenti destinati alla produzione della mozzarella di bufala DOP da quelli in cui ha luogo la preparazione di altri formaggi non è applicabile ai fatti posti in essere in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, Cod. Pen. art. 517 bis, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/2008 num. 205 CORTE COST., Legge 03/02/2011 num. 4 art. 4, Decreto Legge 03/11/2008 num. 171 CORTE COST., DM Agricoltura e Foreste 10/04/2013
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)