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Sez. 3, Sentenza n. 16521 del 04/11/2003 (Rv. 567870 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Risarcimento dovuto dal responsabile superiore alle somme assicurate - Riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati ex art. 27 L. n. 990 del 1969 - Rapporti con l'obbligo di prededuzione in favore degli enti mutualistici ex art. 28 stessa legge.
Stato
decisa il 2003-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567870-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati, imposta dall'art. 27 della legge n. 990 del 1969 in caso di massimale insufficiente, e l'obbligo di prededuzione ex art. 28 della stessa legge in favore degli enti mutualistici, sono istituti nettamente distinti tra loro, posto che le situazioni rispettivamente disciplinate sono radicalmente diverse, non confondibili nei loro presupposti e non unificabili nelle loro conseguenze, sicché, in caso di massimale incapiente, i suindicati enti, così come il danneggiato, concorrono con gli altri danneggiati, secondo lo schema prioritariamente delineato dall'art. 27 della citata legge.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 27, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)