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Sez. 3, Sentenza n. 10810 del 02/11/1993 (Rv. 484135 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - In genere | Risarcimento, dovuto dal responsabile, superiore alle somme assicurate - Riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati ex art. 27 della legge n. 990 del 1969 - Applicabilità alle maggiori somme per interessi, svalutazione e spese processuali imputabili al ritardo dell'assicuratore - Esclusione - Massimale sufficiente, senza il ritardo dell'assicuratore, a soddisfare i crediti dei danneggiati - Inoperatività della riduzione - Massimale comunque insufficiente - Operatività della riduzione per le somme originariamente dovute - Limiti.
Stato
decisa il 1993-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484135-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - In genere

La disposizione dell'art. 27 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, che prevede la riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati nella ipotesi in cui il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, non è applicabile alle maggiori somme dovute per l'accumulo degli interessi, della svalutazione monetaria e delle spese processuali imputabile al ritardo dell'assicuratore e perciò dipendente, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., da una autonoma causa di debito dell'assicuratore verso i danneggiati del tutto svincolata dalla limitazione costituita dal massimale di polizza; pertanto, la riduzione non opera ove risulti accertato che il massimale sarebbe stato sufficiente, senza il ritardo dell'assicuratore, per soddisfare i concorrenti crediti dei danneggiati, mentre, nel caso inverso in cui il massimale sarebbe stato, comunque, insufficiente, essa opera solo per le somme originariamente dovute a meno che la complessità e la difficoltà della liquidazione, anche in relazione alle esigenze di riduzione proporzionale della somma da pagare ai diversi danneggiati con l'accordo di questi, non impedisca di imputare il ritardo all'assicuratore che, gravato per legge del compito di liquidazione concorsuale del massimale, ha il dovere di attivarsi, con tutti i possibili mezzi, per promuovere un accordo tra i vari danneggiati fruendo di quella posizione di imparzialità e di indifferenza in cui versa il debitore rispetto ai destinatari del pagamento quando l'ammontare del debito sia a priori invalicabile, e, se convenuto (in giudizio) da uno dei danneggiati, mettendo a disposizione il massimale, dopo avere chiamato in causa tutti gli altri, ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., al fine di ottenere la propria estromissione dal processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 109, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)