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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7610 del 18/03/2021 (Rv. 660928 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Difetto di asseverazione autografa in calce alla decisione impugnata ed alla relata di notificazione a mezzo PEC - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660928-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione, il difetto di asseverazione autografa in calce alla decisione impugnata ed alla relata di notificazione a mezzo PEC non comporta l'improcedibilità del ricorso ove, in base alla valutazione complessiva degli atti depositati, emerga in maniera inequivoca la volontà asseverativa, non essendo richiesta la contestualità della attestazione al deposito o l'unicità documentale con gli stessi atti di riferimento per la riconosciuta possibilità di compiere l'asseverazione sino all'udienza o alla discussione cartolare, secondo la giurisprudenza affermatasi nella transizione da processo analogico a processo compiutamente telematico presso la Corte di legittimità. (Nella specie, la volontà asseverativa "composita" è stata desunta dal deposito di attestazioni di conformità in calce alle relate e alla decisione gravata con indicazione di sottoscrizione digitale - inidonea in assenza di deposito telematico nella fase di legittimità - esplicitamente richiamate nell'indice dei documenti depositati, contenente l'elencazione di tali atti, sottoscritto in via autografa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)