Sez. 3 - , Sentenza n. 33443 del 14/11/2022 (Rv. 666143 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Giudizio di cassazione - Ricorso digitale notificato via pec - Deposito di copia analogica priva di attestazione con firma autografa - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO
Nel giudizio di cassazione, il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso redatto e notificato in modalità telematica, con attestazione di conformità all'originale digitale priva di sottoscrizione autografa, ma anch'essa firmata digitalmente dal difensore, non ne comporta l'improcedibilità ove sia stata depositata una successiva attestazione, recante firma autografa, della conformità, agli originali digitali, della relata di notificazione e delle ricevute di accettazione e consegna dei messaggi pec, emergendo in maniera inequivoca, dalla valutazione complessiva degli atti depositati, la volontà asseverativa del difensore.
Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)