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Sez. 2, Sentenza n. 3638 del 24/02/2004 (Rv. 570442 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Promessa di vendita di beni determinati facenti parte di comunione - Contratto concluso da uno soltanto dei comproprietari in previsione della loro assegnazione in sede divisione negoziale - Mancata sottoscrizione da parte degli altri comproprietari - Conseguenze in ordine alla determinabilità dell'oggetto del contratto - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570442-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

In tema di contratto preliminare di vendita di beni determinati facenti parte di una comunione - stipulato da uno soltanto dei comproprietari con l'impegno di ottenere il consenso degli altri alla divisione preliminare alla compravendita - non costituisce requisito di validità - ai fini della determinazione dell'oggetto del negozio - la sottoscrizione di quei comproprietari, che non essendo intervenuti nella scrittura, erano terzi rispetto al contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 757

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)