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Sez. 2, Sentenza n. 1931 del 16/07/1966 (Rv. 323750 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - CARATTERE TASSATIVO DELLE IPOTESI PREVISTE DAGLI ARTT 353 E 354 COD PROC CIV - OMESSA PRONUNCIA SU UN CAMPO DI DOMANDA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323750-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - CARATTERE TASSATIVO DELLE IPOTESI PREVISTE DAGLI ARTT 353 E 354 COD PROC CIV - OMESSA PRONUNCIA SU UN CAMPO DI DOMANDA - ESCLUSIONE.*

Per il principio dell'assorbimento delle nullita del giudizio di primo grado nei motivi di gravame, il giudice di appello, tranne che nelle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., deve trattenere la causa e decidere il merito, quali che siano i vizi che inficiano il giudizio svolto davanti al primo giudice. Pertanto, l'omessa pronuncia su un capo di domanda o su una domanda, non rientrando in nessuna delle ipotesi previste in tali norme, non puo configurarsi che come vizio della decisione, da correggersi dal giudice di appello. (Conf. 972-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)