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Regolamento per l'esecuzione del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari

Testo vigente

Art. 89

1. Nei porti e negli scali, nei paesi di confine ed anche nei paesi interni dove esistono uffici doganali, sempre quando la merce si trovi nei magazzini doganali, sulle chiatte, sulle navi, sui carri e su qualsiasi altro mezzo di trasporto, o sia dichiarata per l'importazione, per l'esportazione, per il transito o per il cabotaggio, la vigilanza spetta agli Uffici doganali, i quali possono, di propria iniziativa, o ad istanza di chi possa avervi diritto o interesse, ordinare il prelevamento dei campioni, commettendone la esecuzione agli agenti di finanza.

Art. 90

1. Possono essere ammesse a godere del diritto, di cui all'articolo 46 del decreto legge, le Associazioni e gli altri Enti indicati nello stesso articolo ed esistenti alla data della promulgazione del decreto-legge medesimo e che per numero di soci, per entita' di patrimonio e per l'opera spiegata abbiano acquistata importanza notevole.

2. Le Associazioni e gli Enti predetti devono, a tale scopo, presentare al Ministero dell'economia nazionale domanda corredata dai seguenti documenti:

  1. a) copia dell'atto di costituzione e dello statuto sociale;

  2. b) elenco dei soci;

  3. c) copia del bilancio dell'ultimo esercizio.

3. Nella domanda devono essere indicati i prodotti e la circoscrizione per i quali l'Associazione od Ente vuole esercitare il diritto suddetto.

4. Ove il Ministero lo creda, puo' richiedere la presentazione di altri documenti.

5. Le Associazioni e gli Enti costituiti, o che si costituiranno dopo la promulgazione del decreto-legge, potranno chiedere di essere ammessi al diritto di cui all'art. 46 predetto, dopo trascorso un anno dalla loro costituzione, salvo l'adempimento delle condizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 91

1. Gli agenti da nominarsi dagli Enti e dalle Societa', giusta l'art. 46 del decreto-legge, devono essere scelti di preferenza tra i licenziati dalle Scuole medie agrarie e devono possedere i requisiti di cui all'art. 81 del regolamento approvato con R. decreto 26 agosto 1909, n. 666, ed essere riconosciuti con speciale decreto del Prefetto della provincia, come agenti di pubblica sicurezza. Come tali, essi prestano giuramento dinanzi al Pretore.

2. Il Prefetto puo' sempre revocare il riconoscimento degli agenti, ogni qual volta venga a mancare in essi taluno dei prescritti requisiti.

3. Gli agenti, prima di assumere le funzioni, devono ricevere una istruzione pratica presso uno degli Istituti incaricati della vigilanza.

4. Per quanto riguarda le visite ed i prelevamenti dei campioni, gli agenti devono osservare le istruzioni che i direttori degli Istituti suddetti impartiranno alle Associazioni od Enti da cui gli agenti dipendono.

Art. 92

1. Agli effetti dell'art. 41 del decreto-legge, per rappresentanti della persona tenuta a fornire campioni s'intendono l'institore, il detentore, i commessi, il vettore, il possessore della lettera di vettura o della polizza di carico, il capitano della nave e le persone di famiglia maggiori di eta'.

Art. 93

1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i medici e veterinari provinciali, gli ufficiali ed i vigili sanitari, gli agenti comunali e daziari, possono sempre visitare fabbriche, stabilimenti, depositi, spacci, compresi alberghi, trattorie, ristoranti e simili, banchine e galleggianti, veicoli e mezzi di trasporto di qualsiasi natura, e prelevare campioni delle sostanze e dei prodotti di cui al decreto legge.

2. Tale diritto compete anche agli ispettori tecnici dell'agricoltura, ai direttori, agli insegnanti ed agli assistenti degli Istituti agrari superiori e delle Scuole agrarie medie, agli ispettori delle malattie delle piante ed ai delegati fitopatologici, ai direttori, vice-direttori ed assistenti delle Stazioni sperimentali agrarie e speciali, dei Laboratori di chimica-agraria, degli Osservatori di fitopatologia, dei Laboratori di vigilanza igienica municipali, provinciali e consorziali, degli Uffici enologici, delle Cantine sperimentali e degli Istituti sperimentali di olivicoltura ed oleificio, nonche' del personale tecnico degli Istituti incaricati della vigilanza a norma del precedente art. 87 e dei direttori, reggenti di sezione ed assistenti delle Cattedre ambulanti di agricoltura.

3. Ogni altra persona incaricata di compiere visite o prelevamenti di campioni, da parte degli Istituti di vigilanza di cui al citato art. 87, deve essere munita di un documento dal quale risulti la delega ricevuta, rilasciato dall'Autorita' delegante.

4. I delegati dell'Istituto confederale delle conserve alimentari, istituito con decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, per il servizio che loro compete, devono essere muniti di un documento di riconoscimento rilasciato dall'Istituto suddetto e vistato dal Ministero dell'Economia nazionale.

Art. 94

1. La vigilanza per l'applicazione del decreto-legge e del presente regolamento si esercita:

  1. a) con sopraluoghi nei locali di preparazione, di deposito e di vendita dei prodotti e delle sostanze contemplate dal decreto-legge, compresi gli alberghi, le trattorie e simili e con visite nei magazzini e sulle banchine delle ferrovie e dei porti, sui veicoli e sui galleggianti di ogni genere che trasportino i detti prodotti e sostanze;

  2. b) con prelevamenti ed analisi di campioni.

Art. 95

1. I sopraluoghi e le visite di cui al comma a) del precedente articolo, hanno lo scopo di accertare l'osservanza delle norme portate dal decreto-legge e dal presente regolamento, specialmente per quanto riguarda le denunzie, le indicazioni, le dichiarazioni e le garanzie prescritte.

2. I sopraluoghi e le visite possono essere fatti in qualunque ora, tra il levare e il tramontare del sole, nelle fabbriche, negli stabilimenti, nelle cantine, nei depositi, nei magazzini, nei mercati e nei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto, compresi gli spacci e gli esercizi pubblici, gli alberghi, le trattorie e simili, nonche' nei magazzini e sulle banchine delle ferrovie e dei porti, sui vagoni ferroviari e tramviari, sui piroscafi ed ogni altro galleggiante, sui carri ed in genere sui mezzi di trasporto di qualsiasi natura. Le autorita' ferroviarie e marittime devono sempre consentire le visite e gli accertamenti ritenuti necessari dai funzionari ed agenti incaricati, i quali possono far aprite sacchi, barili, botti od altri recipienti in cui siano contenute le merci previste dal decreto legge e possono compiere saggi sommari organolettici o chimici, quando siano ritenuti necessari. Del dissuggellamento e dell'apertura dei carri, sacchi o recipienti, si deve redigere verbale, firmato dagli intervenuti, una copia del quale deve essere rilasciata al vettore. Il delegato al prelevamento deve, quando sia possibile, rinnovare i suggelli.

3. In caso di bisogno gli agenti della forza pubblica, su richiesta anche verbale, devono prestare mano forte agli incaricati del servizio di vigilanza.

Art. 96

1. Quando dal sopraluogo risultino osservate tutte le prescrizioni relative alle dichiarazioni da farsi sulla merce, sugli imballaggi, sui documenti, all'esterno e all'interno dei locali, l'incaricato della vigilanza deve esaminare se, e per quali merci, sia il caso di procedere al prelevamento di campioni, tenendo conto delle informazioni assunte, dei caratteri delle merci e, se del caso, di saggi esplorativi eventualmente compiuti.

Art. 97

1. I prelevamenti di campioni si devono fare separatamente per ogni singola merce e per ogni qualita' di ciascuna merce. Nel caso di merci omogenee, contenute in recipienti ed imballaggi che portino identiche indicazioni e dichiarazioni di garanzia, si puo' prelevare un campione unico mescolando fra loro campioni parziali presi dai diversi recipienti od imballaggi.

2. I prelevamenti si eseguono nel modo seguente:

  1. a) per merce alla rinfusa o contenuta in unico imballaggio o recipiente, si prendono convenienti quantita' di merce dall'alto, dal basso e dal centro del mucchio, dell'imballaggio o del recipiente e si mescolano fra loro le diverse porzioni;

  2. b) per merci omogenee contenute in piu' imballaggi o recipienti si deve prelevare un conveniente numero di campioni da alcuni imballaggi o recipienti, scelti a caso, seguendo le norme di cui al comma precedente e mescolando fra loro i singoli campioni per formare quello medio.

3. Di ogni prelevamento si deve redigere verbale.

Art. 98

1. La quantita' di sostanza da prelevare per ogni campione deve essere per lo meno:

  1. a) 2000 grammi per i concimi e le sostanze antiparassitarie, i panelli ed i mangimi;

  2. b) 800 grammi per le sementi;

  3. c) 4 litri per i mosti, i mosti muti, i filtrali dolci, i vini, i vinelli e gli aceti;

  4. d) 1 litro per gli oli;

  5. e) 800 grammi per i burri, i surrogati del burro e lo strutto;

  6. f) 800 grammi per i formaggi, prelevando il campione da almeno 3 forme;

  7. g) 800 grammi per le conserve, le marmellate, le gelatine, i mosti concentrati e gli sciroppi di frutta.

  8. h) 1.600 grammi per la manna.

Art. 99

1. Ciascun campione deve essere diviso in quattro parti, riempiendo con ognuna di esse un recipiente adatto ovvero sacchetti di carta o di tela.

2. Le sostanze suscettibili di assorbire o perdere umidita' debbono sempre essere collocate in recipienti di vetro previamente asciugati e chiusi con tappo smerigliato o per lo meno con tappo di sughero protetto esternamente con uno strato di paraffina.

3. I liquidi debbono essere posti in bottiglie adatte, previamente lavate con acqua e poi col liquido stesso e chiuse con tappo; quando, pero', si tratti di liquido suscettibile di fermentare, si devono adottare i provvedimenti necessari ad evitare la rottura delle bottiglie.

Art. 100

1. Ciascun campione deve essere chiuso in modo da impedirne la manomissione ed assicurarne l'integrita' e deve essere suggellato, preferibilmente con ceralacca, col timbro dell'ufficio prelevatore.

2. L'interessato e' in facolta' di apporre ai campioni anche il proprio timbro.

3. Ad ogni campione si applichera' un'etichetta in maniera che non sia possibile asportarla, sulla quale s'indicheranno: la data ed il numero del verbale a cui si riferisce il campione, il nome del proprietario o del detentore della merce, e la natura di questa.
Ciascuna etichetta deve essere firmata dal prelevatore e dall'interessato. Ove questo si rifiuti se ne fara' menzione nel verbale.

Art. 101

1. Uno dei quattro campioni prelevati a norma dei precedenti articoli, sara' rilasciato all'interessato, mentre gli altri tre saranno inviati all'Istituto analizzatore insieme al verbale di prelevamento di cui all'articolo 105. L'Istituto, in caso di denuncia, conservera' almeno uno dei campioni a disposizione dell'Autorita' giudiziaria per l'eventuale revisione dell'analisi.

2. Salvo il caso di prelevamenti fatti a cura dell'Autorita' sanitaria o dell'Istituto confederale delle conserve alimentari istituito con R. decreto 8 febbraio 1923, n. 501, il prezzo dei campioni asportati deve essere offerto all'interessato, che accettandolo, deve rilasciarne ricevuta.

Art. 102

1. Qualora dal sopraluogo o dalla visita risulti accertata l'inosservanza di qualche disposizione del decreto-legge o del presente regolamento, l'incaricato della vigilanza compilera' apposito verbale, e, quando sia applicabile la confisca prevista dall'art. 58 del decreto-legge, richiedera' l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria per il sequestro della merce a norma dell'art. 166 del Codice di procedura penale.

2. Ove le cose sequestrate non possano essere asportate dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, per essere date in consegna al cancelliere, a norma dell'art. 242 del Codice di procedura penale, verra' nominato un custode che potra' essere lo stesso proprietario o detentore, con l'obbligo di conservarle e di presentarle a richiesta dell'Autorita' giudiziaria.

Art. 103

1. Quando dagli accertamenti compiuti l'incaricato della vigilanza tragga fondato motivo di ritenere che la merce possa non corrispondere alle prescrizioni del decreto-legge e del presente regolamento e che sia opportuno non lasciare la merce stessa in libera disponibilita' del detentore durante le more dell'analisi, l'incaricato stesso potra' rivolgersi all'Autorita' di pubblica sicurezza od a quella sanitaria locale, perche', prelevati i campioni, si addivenga al sequestro preventivo.

Art. 104

1. Nel caso in cui la merce sia in viaggio, l'incaricato della vigilanza, ove non ricorra l'applicazione dell'art. 58 del decreto-legge, deve consentire che il viaggio prosegua fino al luogo di destinazione, ma deve segnalare telegraficamente, all'Istituto di vigilanza od occorrendo all'Autorita' di pubblica sicurezza o sanitaria del luogo di destinazione medesimo, gli estremi della partita e le inosservanze accertate o sospettate. Nel caso, invece, che vengano accertate inossorvanze per le quali sia prevista la confisca, la merce deve essere scaricata e sequestrata a norma del primo comma dell'articolo 102.

Art. 105

1. I processi verbali da compilarsi in esecuzione dei precedenti articoli devono contenere:

  1. a) la data ed il luogo della visita;

  2. b) le generalita' della persona incaricata della vigilanza e del proprietario o detentore o venditore della merce o del suo rappresentante, nonche' dell'ufficiale di polizia giudiziaria e dei testi eventualmente intervenuti;

  3. c) la descrizione dei locali in cui la merce si trova, con l'indicazione degli estremi atti ad identificare la partita a cui si riferisce i] verbale;

  4. d) le ragioni per le quali viene elevata contravvenzione ed eventualmente eseguito il sequestro, con l'indicazione dell'autorita' giudiziaria a cui viene denunciata la contravvenzione;

  5. e) le modalita' seguite nel prelevamento dei campioni con la descrizione dei suggelli apposti;

  6. f) le eventuali osservazioni dell'interessato;

  7. g) la dichiarazione dell'avvenuto pagamento dei campioni o dell'eventuale rifiuto da parte dell'interessato;

  8. h) la dichiarazione che il verbale e' stato letto e firmato dall'interessato o dell'eventuale suo rifiuto a firmare;

  9. i) le firme degli intervenuti.

2. I verbali si debbono sempre redigere in duplice originale, uno dei quali deve essere rilasciato all'interessato e l'altro inviato all'Autorita' giudiziaria in caso di accertamento di inosservanza od all'Istituto di vigilanza nel caso in cui siano stati prelevati campioni per l'analisi. Quando la merce sia posta sotto sequestro preventivo si deve compilare un terzo originale del verbale ad uso dell'Autorita' giudiziaria.

Art. 106

1. Nel caso in cui la merce sia venduta in sacchi, imballaggi o recipienti aperti o privi di suggello il verbale di contravvenzione o di prelevamento viene fatto a carico del solo venditore od ultimo detentore a scopo di commercio, il quale pero', puo' far rilevare da chi ha ricevuta o comprata la merce, esibendo, ove lo creda, i' documenti del caso, i cui estremi debbono essere citati nel verbale.

2. Quando, invece, la merce e' venduta in imballaggi o recipienti con chiusura o suggelli originali, il verbale puo' essere fatto anche a carico del fabbricante o produttore, quando vi siano sufficienti motivi per dubitare che esso sia responsabile dell'inosservanza.

Art. 107

1. I compratori di merci di cui al decreto-legge, assoggettandosi al pagamento delle indennita' per i sopraluoghi e delle tasse di analisi, possono chiedere prelevamenti di campioni, a norma del presente regolamento. In tal caso il verbale deve far constatare che il prelevamento e' fatto a richiesta del compratore o del destinatario della merce e deve contenere l'indicazione precisa della provenienza di essa e dello stato in cui si trova.

2. I prelevamenti fatti in applicazione del presente articolo hanno gli effetti di quelli fatti per iniziativa dell'autorita' delegata alla vigilanza.

Capo XIV. Dell'analisi dei campioni.

Art. 108

1. Per le analisi dei prodotti e delle sostanze di cui al decreto legge i laboratori devono adottare i' metodi prescritti dal Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze. L'analizzatore, pero, al solo scopo di meglio convalidare il giudizio, puo' ricorrere anche ad altri metodi, ma di essi dovra' far cenno nella sua relazione.

Art. 109

1. Per il giudizio delle sostanze concimanti, degli antiparassitari, delle sementi e dei mangimi le analisi debbono accertare la corrispondenza della merce alle prescrizioni del decreto-legge e del regolamento ed ai titoli minimi denunziati.

2. Eventualmente si ricercheranno le sostanze dannose alle piante od agli animali.