Sez. 2, Sentenza n. 24131 del 24/10/2013 (Rv. 628229 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PERICOLO DI RIVENDICA | Evizione - Nozione - Pericolo di riscatto ad opera del titolare della prelazione agraria violata - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PERICOLO DI RIVENDICA
La responsabilità per evizione del venditore è l'effetto dell'esercizio di "diritti" del terzo, senza altra qualificazione, che possano essere fatti valere sulla cosa venduta e va rapportata, quindi, a qualsiasi diritto anche di carattere personale, come il diritto di riscatto agrario. Ne consegue che il promissario acquirente ha la facoltà di sospendere il pagamento del prezzo, ai sensi dell'art. 1481 cod. civ., ove sussista, in suo danno, pericolo di rivendica da parte del titolare della prelazione agraria violata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1481, Cod. Civ. art. 1483, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)