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Sez. 1, Sentenza n. 2747 del 04/02/2011 (Rv. 616625 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Determinazione - Reddito elevato dal richiedente - Rilevanza - Perdita del diritto all'assegno - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616625-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

In tema di assegno divorzile, la titolarità, in capo al richiedente, di un reddito che gli consenta di fruire di un tenore di vita dignitoso o agiato, ma non corrispondente a quello elevatissimo condotto durante la convivenza matrimoniale, legittima un'integrazione dell'assegno che, pur non consentendo il raggiungimento del medesimo standard di vita goduto in costanza di matrimonio, sia tendenzialmente volto a riequilibrare, sia pure in parte, la situazione economico-sociale dell'ex coniuge. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva determinato l'assegno di divorzio nella stessa misura già erogata dall'onerato come contributo al mantenimento del coniuge sin dall'epoca della separazione).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)