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Sez. 1, Sentenza n. 17895 del 04/09/2004 (Rv. 576714 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI | Soppressione dell'assegno - Presupposti - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 2004-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576714-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI

In tema di divorzio, la domanda di soppressione dell'assegno, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 898 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987) - in relazione alla sopravvenienza di "giustificati motivi" che si alleghi essere costituiti dal sopravvenire di maggiori redditi per il destinatario dell'assegno - implica una reiterata valutazione comparativa della situazione delle parti, tenendo conto dei redditi di ciascuna di esse, allo scopo di assicurare, con il minore sacrificio possibile per l'obbligato, il mantenimento, per il titolare dell'assegno, del tenore di vita che l'art. 5 della legge stessa ha inteso, quanto meno in via tendenziale, garantire. A tal fine, correttamente il tenore di vita viene desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, originarie e sopravvenute.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)