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Sez. U, Sentenza n. 17209 del 14/11/2003 (Rv. 568174 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 17 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Patto di proroga della giurisdizione in favore del giudice di uno Stato contraente - Rapporto obbligatorio tra soggetti nessuno dei quali avente il proprio domicilio nello Stato del giudice designato - Invalidità del patto di proroga - Esclusione - Fondamento - Richiamo alla giurisprudenza della Corte del Lussemburgo.
Stato
decisa il 2003-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568174-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati contraenti, ai sensi dell'art. 17 della Convenzione concernente la competenza e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 (e resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804), la validità della clausola con cui le parti abbiano convenuto la competenza esclusiva di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie nate da un determinato rapporto giuridico, deve essere valutata - come statuito dalla Corte di giustizia CE, cui spetta il compito di pronunciarsi sull'interpretazione della Convenzione - solo in base a considerazioni collegate ai requisiti previsti dalla citata norma convenzionale. Deve pertanto escludersi che, ai fini della validità del patto di proroga, nello Stato designato debba avere domicilio una delle parti, dal momento che tale limitazione al potere dispositivo delle parti non è posta dalla citata norma e, nel mutato quadro normativo derivante dall'entrata in vigore della legge 31 maggio 1995, n. 218, neppure può essere considerata rispondente ai principi che regolano i rapporti tra la nostra giurisdizione e quella dei giudici stranieri.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 31/05/1995 num. 218 CORTE COST., Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)