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Sez. 3, Sentenza n. 9676 del 03/05/2011 (Rv. 617825 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Chiusura anticipata del procedimento esecutivo - Provvedimento atipico - Impugnazione - Opposizione agli atti esecutivi.
Stato
decisa il 2011-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617825-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Nel processo di esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare ai sensi degli art. 612 e seguenti cod. proc. civ., il provvedimento che dichiari improcedibile o improseguibile l'azione esecutiva è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., essendo questo il rimedio contro i provvedimenti con i quali il giudice dell'esecuzione proceda ad una chiusura anticipata del processo esecutivo, a ragione o a torto, sul presupposto che non sussista "ab origine" o sia venuta meno una condizione dell'azione esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)