Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 12/02/2008 (Rv. 601765 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Provvedimento dichiarativo del giudice dell'esecuzione - Cause tipiche previste dalla legge e cause atipiche - Distinzione - Conseguenze ai fini delle impugnazioni dei relativi provvedimenti - Estinzione per cause atipiche - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Nell'espropriazione presso terzi, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (e cioè differenti dalla rinuncia agli atti del processo "ex" art. 629 cod. proc. civ., dall'inattività delle parti "ex" art. 630 cod. proc. civ., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive "ex" art. 631 cod. proc. civ. e dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ, che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 631
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)