Sez. 3, Sentenza n. 9024 del 30/04/2005 (Rv. 581449 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE | Riconoscimento tacito della scrittura - Effetti - Disconoscimento - Onere a carico del sottoscrittore apparente - Sussistenza - Conseguenze.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE
Il riconoscimento tacito della scrittura privata ex art. 215 cod. proc. civ., attribuisce alla scrittura prova piena, fino a querela di falso, secondo il disposto dell'art. 2702 cod. civ., in ordine alla provenienza dal sottoscrittore; l'onere del disconoscimento della scrittura privata grava però esclusivamente sul soggetto che appare essere autore della sottoscrizione e non già sul soggetto che contesta l'opponibilità' del documento, in quanto non recante alcuna sottoscrizione a lui riferibile. Ne consegue che quando il contenuto della scrittura privata "inter alios" venga contestato, il documento non viene in rilievo come prova legale e la verità o meno del suo contenuto, dimostrabile con ogni mezzo di prova, è affidata al libero apprezzamento del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)