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Sez. 1, Sentenza n. 482 del 17/01/1995 (Rv. 489714 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI | Contestazione - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 1995-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489714-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI

La procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura privata (artt. 214 e 216 cod. proc. civ.) riguarda unicamente le scritture provenienti dai soggetti del processo e presuppone che sia negata la propria firma o la propria scrittura dal soggetto contro il quale il documento è prodotto; per le scritture provenienti da terzi estranei, invece, la contestazione non può essere sollevata secondo la disciplina dettata dalle norme predette, bensì nelle forme dell'art. 221 e segg. cod. proc. civ., perché si risolve in una eccezione di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)