Sez. 5 - , Sentenza n. 10660 del 17/04/2019 (Rv. 653656 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accise - Energia elettrica - Imposte addizionali - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
In tema di accise sul consumo di energia elettrica, ai fini dell'applicazione delle addizionali comunali e provinciali vanno tenute distinte le ipotesi di esenzione da quelle di esclusione dall'imposta erariale, atteso che solo le esenzioni non si estendono alle addizionali: ne consegue che le previsioni di esclusione dall'imposta dell'energia elettrica impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici (di cui all'art. 52, comma 3, lett. e-ter), del d.lgs. n. 504 del 1995, nella formulazione vigente "ratione temporis") nonché dell'energia elettrica utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici (di cui all'art. 52, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 504 del 1995, anche esso nella formulazione vigente "ratione temporis"), trovano applicazione anche con riferimento alle addizionali comunali e provinciali che, pertanto, non sono dovute. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto illegittimo un avviso di pagamento concernente le addizionali comunali e provinciali sull'energia elettrica utilizzata dalla società resistente nei forni ad induzione per la lavorazione dell'acciaio).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 3 lett. E, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 2 lett. E, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 60, Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26, Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)