Sez. 5 - , Sentenza n. 29534 del 16/11/2018 (Rv. 651608 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Imposta sul consumo di energia elettrica e addizionali - Esenzioni - Presupposti rispettivi.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
I presupposti per il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta sul consumo di energia elettrica e dalle relative addizionali non sono sovrapponibili in quanto, mentre è esente da imposizione l'energia impiegata negli opifici industriali come riscaldamento rispetto agli usi indispensabili al compimento dei processi produttivi, l'esenzione dalle addizionali è prevista solo nell'ipotesi di uso dell'energia "come materia prima" nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici, ovvero nel caso di impiego della stessa per modificare la forma esteriore e la struttura fisico-meccanica del prodotto lavorato, pur senza alterarne la natura chimica.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1995 num. 504 art. 52 com. 2 lett. N, Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6 com. 4, Legge 27/01/1989 num. 20, Decreto Legge 28/06/1995 num. 250 art. 4, Legge 08/08/1995 num. 349 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1989 num. 332 art. 4 com. 3, Legge 27/11/1989 num. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)