Sez. L, Sentenza n. 7209 del 11/06/1992 (Rv. 477689 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Straordinaria - Obbligo dell'I.N.P.S. alle integrazioni periodiche - Sussistenza ex art. 5 D.L. n. 80 del 1978 - Obbligo di pagamento delle quote di anzianità maturate durante il periodo d'integrazione salariale - Estensione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni
L'obbligo dell'I.N.P.S., cui, ai sensi dell'art. 5 del d.l. 30 marzo 1978 n. 80, convertito con legge 26 maggio 1978 n. 215, sia stato imposto, nei casi d'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni, il pagamento diretto ai lavoratori "delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti", non è limitato alle integrazioni periodiche, ma si estende a tutti gli obblighi inerenti all'intervento della C.I.G.S., compresa, quindi, la corresponsione delle quote di anzianità maturate durante il periodo d'integrazione salariale dal lavoratore licenziato al termine di tale periodo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/03/1978 num. 80 art. 5, Legge 26/05/1978 num. 215 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)