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Sez. 1, Sentenza n. 2092 del 08/06/1976 (Rv. 380915 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI - PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEDE DI CONCORDATO PREVENTIVO - DECLARATORIA DI INEFFICACIA VERSO LA MASSA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO DI UN CREDITORE - DECRETO DEL TRIBUNALE - NATURA DI SENTENZA - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - INAMMISSIBILITA - NATURA ORDINATORIA DEL DECRETO.*
Stato
decisa il 1976-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380915-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI - PAGAMENTI EFFETTUATI IN SEDE DI CONCORDATO PREVENTIVO - DECLARATORIA DI INEFFICACIA VERSO LA MASSA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO DI UN CREDITORE - DECRETO DEL TRIBUNALE - NATURA DI SENTENZA - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - INAMMISSIBILITA - NATURA ORDINATORIA DEL DECRETO.*

Il decreto con il quale il tribunale fallimentare, pronunciando sul reclamo di un creditore avverso provvedimento del giudice delegato, decida in ordine alla proponibilita o meno di Azione per la declaratoria di inefficacia verso la massa di determinati pagamenti in precedenza effettuati in Sede di concordato preventivo, non ha natura sostanziale di sentenza su diritti soggettivi, e, pertanto, non e impugnabile con il ricorso per Cassazione ex art 111 della Costituzione. Detto decreto, infatti, non decide una controversia nei rapporti fra la massa, od il creditore reclamante, ed i creditori come sopra soddisfatti, ne spiega alcuna autorita nei confronti di questi ultimi, i quali del resto sono e devono essere estranei al relativo procedimento camerale; esso, al contrario, risolvendo esclusivamente una questione sulla possibilita ed opportunita di autorizzare il promuovimento di un giudizio a vantaggio della massa, la portata e natura meramente ordinatorie, in quanto attiene alla disciplina della procedura fallimentare e dell'attivita degli organi alla medesima preposti. (V 1554/73, mass n 364369; (V 1843/72, mass n 358861).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)