Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 25/05/1973 (Rv. 364369 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE IN SEDE DI RECLAMO - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE IN SEDE DI RECLAMO - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST.*
Il ricorso per Cassazione a norma dell'art 111 Costituzione riguarda non solo gli Atti giurisdizionali che, dichiarati non impugnabili dalle leggi ordinarie, abbiano la Forma di sentenza, ma tutti i provvedimenti che, indipendentemente dalla loro struttura formale, hanno carattere decisorio, nel senso che sono idonei a produrre, in via definitiva, effetti di ordine sostanziale. Hanno tale carattere il decreto mediante il quale il giudice delegato stabilisce il piano di riparto, rendendolo esecutivo e il successivo decreto del tribunale, adito in Sede di reclamo, in quanto con essi si stabilisce in ordine alla misura del diritto dei creditori di partecipare alla ripartizione delle somme realizzate, con la conseguenza che relativamente alle statuizioni medesime si producono degli effetti di diritti sostanziali i quali, nell'ambito della procedura fallimentare, sono definitivi. E, pertanto ammissibile il ricorso per Cassazione, proposto, ex art 111 della Costituzione, avverso il decreto del tribunale pronunciato in Sede di reclamo contro il decreto del giudice delegato che stabilisce il piano di riparto. (Conf 2641/69, mass n 342285; contra 1535/73).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)