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Sez. 3, Sentenza n. 1185 del 14/04/1972 (Rv. 357649 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - AMPLIAMENTO DEL PETITUM DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IMPROPONIBILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357649-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - AMPLIAMENTO DEL PETITUM DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IMPROPONIBILITA - FATTISPECIE.*

L'eccezione, proposta in secondo grado, che abbia un contenuto autonomo, e non sia semplicemente diretta a contrastare la domanda avversaria, ma appaia fondata su una situazione materiale e giuridica diversa da quella prospettata in primo grado, si che involga una pretesa piu ampia che alteri i presupposti del petitum sostanziale discusso in prime cure, si risolve necessariamente in una domanda riconvenzionale, che cade sotto l'espressa sanzione di improponibilita preveduta dall'art 345 cod proc civ. (nella specie, era stata accolta in primo grado, in contumacia del convenuto, la domanda di pagamento di fornitura di alcuni gioielli. Il soccombente, proponendo appello, sosteneva che il rapporto riguardava la fornitura e l'incastonatura di alcune pietre preziose, ma che, poiche l'opera commessa non era stata eseguita a regola d'arte, il pagamento doveva essere differito fino alla riconsegna dei gioielli dopo l'esatta esecuzione della prestazione pattuita. La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso, ha ritenuto che correttamente i giudici di appello avevano dichiarato inammissibile, perche nuova, la domanda proposta dall'appellante, enunciando il principio di cui in massima). (V 2665'69, mass n 342321).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)