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Sez. 6, Sentenza n. 7333 del 22/05/1997 Ud. (dep. 25/07/1997) Rv. 209743 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Offerta in vendita - Configurabilità del reato previsto dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 - Attuale disponibilità della sostanza da parte dell'offerente - Necessità - Insussistenza - Disponibilità effettiva, anche se mediata, della sostanza - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209743-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

La condotta di offerta di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, non richiede la immediata messa a disposizione della droga, essendo sufficiente che, in base alle circostanze e alle modalità del fatto, essa si presenti come realizzabile e seria, e cioè che l'offerente abbia la effettiva, anche se non immediata, disponibilità della sostanza. Ricorrendo tali condizioni, anche la semplice dichiarazione di essere in grado di procacciare sostanze stupefacenti può essere, di per se sola, generatrice di responsabilità penale, non essendo necessario né il raggiungimento di un accordo né che la proposta sia tanto circostanziata da consentire, se accolta, la cessione della sostanza né, tanto meno, la "traditio" della sostanza medesima.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)