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Sez. 6, Sentenza n. 7943 del 07/04/1995 Ud. (dep. 18/07/1995) Rv. 202164 - 01

Stupefacenti - In genere | Offerta in vendita - Configurabilità del reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 - Sussistenza - Prova della effettiva disponibilità della sostanza offerta - Necessità.
Stato
decisa il 1995-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202164-01

Stupefacenti - In genere

In tema di offerta in vendita di sostanze stupefacenti, la semplice dichiarazione di essere in grado di procacciarle è di per sè sola generatrice di responsabilità, non essendo necessario né il raggiungimento di un accordo, né che la proposta sia tanto circostanziata da consentire, se accolta, la cessione della sostanza, né che l'offerente abbia la disponibilità immediata della sostanza stessa, né, tanto meno, occorre la consegna di essa. Tutto ciò implica però che il soggetto abbia la effettiva disponibilità della sostanza, essendo questo il naturale presupposto dell'offerta in vendita. In caso contrario sarebbe violato il principio di legalità sancito dall'art. 1 cod. pen. e quello di offensività che la norma sottende, dato che le figure criminose descritte nell'art. 73 dpr n. 309/90 hanno ad oggetto il traffico illecito delle sostanze stupefacenti in tutte le sue forme, compresa quella della offerta in vendita, e non le vanterie di chi "offre" stupefacenti senza averne la disponibilità. Non si può, pertanto, affermare la penale responsabilità per il delitto di offerta in vendita di sostanze stupefacenti se prima non si è raggiunta la prova che queste fossero nella effettiva disponibilità del soggetto.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)