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Sez. 2, Sentenza n. 2917 del 11/12/1967 (Rv. 330573 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DEI CONFINI - IN GENERE - INCERTEZZA SOGGETTIVA DEL CONFINE - PROVA - ONERE.*
Stato
decisa il 1967-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330573-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DEI CONFINI - IN GENERE - INCERTEZZA SOGGETTIVA DEL CONFINE - PROVA - ONERE.*

La situazione di incertezza soggettiva dei confini si verifica quando, pure essendovi un confine apparente e non sussistendo una promiscuita di possesso, che da vita alla C.d. incertezza obiettiva, l'attore deduca la inesattezza del confine per essere avvenuta una usurpazione ai suoi danni e chieda, conseguentemente, l'accertamento da parte del giudice dell'esatta linea di demarcazione fra i due fondi limitrofi e la Determinazione quantitativa delle rispettive proprieta, senza porre in discussione i titoli di acquisto dei rispettivi beni. Non ha alcuna Rilevanza agli effetti di una diversa qualificazione della domanda il fatto che in seguito alla compiuta istruttoria qualche zona di terreno posseduta da uno dei contendenti risulti di proprieta dell'altro cui venga poi assegnata, poiche tale ulteriore istanza va considerata come mera conseguenza di quella principale. In tale ipotesi non sono applicabili le norme dettate in tema di revindica, relativamente all'Onere della prova della proprieta della zona di terreno che si assuma usurpata, dovendo ritenersi che la dimostrazione sulla esatta delimitazione della linea di confine spetti ad entrambi i contendenti, in modo da offrire al giudice tutti i dati utili perche egli possa stabilirne il tracciato. (Conf. 321777).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)