Sez. 1, Sentenza n. 1212 del 19/02/1980 (Rv. 404714 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA COOPERATIVE - IN GENERE - COOPERATIVE DI PRODUZIONE - EDILIZIE - PAGAMENTI INDEBITAMENTE EFFETTUATI DAGLI AMMINISTRATORI ALL'APPALTATORE INCARICATO DELLA COSTRUZIONE DEL FABBRICATO SOCIALE - INCIDENZA IMMEDIATA SUL PATRIMONIO DELLA SOCIETA - CONSEGUENZA - AZIONE DI RESPONSABILITA EX ART 2395 COD CIV - IMPROPONIBILITA.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA COOPERATIVE - IN GENERE - COOPERATIVE DI PRODUZIONE - EDILIZIE - PAGAMENTI INDEBITAMENTE EFFETTUATI DAGLI AMMINISTRATORI ALL'APPALTATORE INCARICATO DELLA COSTRUZIONE DEL FABBRICATO SOCIALE - INCIDENZA IMMEDIATA SUL PATRIMONIO DELLA SOCIETA - CONSEGUENZA - AZIONE DI RESPONSABILITA EX ART 2395 COD CIV - IMPROPONIBILITA.*
Anche la societa cooperativa di produzione, avendo piena autonomia e personalita giuridica conseguente all'iscrizione nel registro istituito presso il tribunale (artt 2519 e 2331 cod civ), e il soggetto titolare dell'attivita economica organizzata per la realizzazione dell'oggetto sociale e dei rapporti attivi e passivi che in relazione ad essa vengono posti in essere, con la conseguenza, nel caso specifico di cooperative edilizie, che la societa diventa proprietaria del suolo acquistato al fine sociale della costruzione edilizia e che nel suo patrimonio rientrano anche quei rapporti giuridici all'uopo instaurati dai suoi amministratori, come l'appalto per la costruzione del fabbricato sociale. Pertanto, i pagamenti indebitamente effettuati dagli amministratori della cooperativa edilizia all'appaltatore incaricato della costruzione del fabbricato sociale incidono in via diretta e immediata sul patrimonio della societa e non su quello dei soci, e questi, di conseguenza, non possono in tal caso esperire l'Azione di responsabilita prevista dall'art 2395 cod civ, la quale e data solo per ottenere il risarcimento dei danni spettanti al singolo socio che sia stato direttamente danneggiato da Atti dolosi o colposi degli amministratori. (V 5011/77, mass n 388623; (V 327/74, mass n 367987).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2331, Cod. Civ. art. 2395, Cod. Civ. art. 2519
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)