Sez. L - , Sentenza n. 15227 del 16/07/2020 (Rv. 658185 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Pubblico impiego privatizzato - Licenziamento disciplinare - Condotta punita dal c.c.n.l. con sanzione conservativa - Illegittimità - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Nel pubblico impiego contrattualizzato, ove la previsione del c.c.n.l. ricolleghi ad un determinato comportamento, disciplinarmente rilevante, solamente una sanzione conservativa, il giudice di merito è vincolato a tale indicazione, salva la eventuale nullità di tale previsione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 12, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)