Sez. L, Sentenza n. 6165 del 30/03/2016 (Rv. 639169 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Sanzione più grave di quella prevista dal c.c.n.l. con riferimento ad una determinata infrazione - Illegittimità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento disciplinare quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal c.c.n.l. in relazione ad una determinata infrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva applicato la sanzione espulsiva, prevista dall'art. 35, lettera a-bis, del c.c.n.l. Porti, per l'ipotesi di diverbio litigioso oppure oltraggioso seguìto dalle vie di fatto, in un caso in cui il lavoratore aveva tenuto solamente un contegno intimidatorio e minaccioso, valorizzando al contempo l'esistenza di un precedente disciplinare per dare concretezza a un addebito invece inidoneo a giustificare il licenziamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 08/04/2014 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)