Sez. 5, Sentenza n. 2540 del 15/12/1984 Ud. (dep. 19/03/1985) Rv. 168346 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - ATTIVITÀ ILLECITE MAGGIORI - ATTIVITÀ ILLECITE MINORI - PREVISIONE NORMATIVA - GIUDIZIO SULLA QUANTITÀ - NOZIONE DI "MODICO".*
STUPEFACENTI - IN GENERE - ATTIVITÀ ILLECITE MAGGIORI - ATTIVITÀ ILLECITE MINORI - PREVISIONE NORMATIVA - GIUDIZIO SULLA QUANTITÀ - NOZIONE DI "MODICO".*
In materia di droga, solo se il quantitativo di sostanza non può essere ritenuto "modico", la norma applicabile è quella dello art. 71 legge 22 dicembre 1975, n. 685, che punisce più severamente le attività illecite maggiori, mentre se il quantitativo della sostanza è stimato "modico", la norma applicabile è quella dello art. 72 della legge, che reprime le attività illecite minori (sempre che, ovviamente, non sussista alcuna delle cause di non punibilità previste dall'art. 80, legge medesima). Il giudizio sulla quantità, poi, è rimesso alla prudente valutazione del giudice di merito, il quale, però deve tener presente che il termine "modico" va inteso in senso necessariamente restrittivo. Occorre, cioè, atteso il fine ispiratore della legge di non favorire lo spaccio di droga, che il quantitativo non superi le dosi per l'uso di qualche giorno e per una sola persona. (Conf mass n 139880; (Conf mass n 141466; (Conf mass n 161891; (Conf mass n 165379).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)