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Sez. U, Sentenza n. 22886 del 07/12/2004 (Rv. 578278 - 01)

PROFESSIONISTI - RAGIONIERI | Provvedimenti del Consiglio nazionale dei ragionieri - Reclami - Deliberazioni finali in tema di trasferimento dell'iscritto da un albo ad un altro - Impugnazione dinanzi al tribunale ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578278-01

PROFESSIONISTI - RAGIONIERI

In tema di ordinamento della professione di ragioniere, l'art. 28 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, nel devolvere espressamente al tribunale ordinario la cognizione dei reclami contro le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione nell'albo e di cancellazione, comprende tra le deliberazioni finali impugnabili dinanzi al giudice ordinario quelle aventi ad oggetto il trasferimento dell'iscritto da un albo ad un altro, atteso che il trasferimento investe entrambi i profili dell'iscrizione (presso un collegio o presso uno diverso) e della cancellazione (dall'albo originario), ed altresì in coerenza con la natura delle situazioni giuridiche soggettive implicate dai provvedimenti in questione e con i principi generali che governano il riparto di giurisdizione, venendo in rilievo posizioni di diritto soggettivo perfetto, sottratte a discrezionalità amministrativa e costituzionalmente protette.

Riferimenti normativi: DPR 27/10/1953 num. 1068 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)