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Sez. U, Sentenza n. 4638 del 15/07/1988 (Rv. 459525 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE - REPLICA DELLE PARTI ALLE CONCLUSIONI DEL P.M. - BREVI OSSERVAZIONI SCRITTE - CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459525-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE - REPLICA DELLE PARTI ALLE CONCLUSIONI DEL P.M. - BREVI OSSERVAZIONI SCRITTE - CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA.*

L'art. 379 cod. proc. civ., nella parte in cui, fissando le modalità della discussione orale nel giudizio di Cassazione, prevede che il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni dopo gli avvocati delle parti e consente a questi ultimi di replicare solo con brevi osservazioni scritte, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, perché, nell'assicurare un'esigenza di concentrazione e speditezza del dibattito, non implica alcuna interferenza sul diritto di difesa, che resta adeguatamente garantito da dette osservazioni scritte, idonee a portare a conoscenza del collegio giudicante le ragioni del dissenso rispetto alle argomentazioni ed alle richieste del pubblico ministero. (principio affermato in procedimento disciplinare a carico di magistrato).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)