diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7095 del 24/06/1991 (Rv. 472811 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Discussione | Conclusioni del pubblico ministero - Esposizione orale dopo gli interventi degli avvocati delle parti - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 379 cod. proc. civ. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1991-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472811-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Discussione

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 379 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 24 Cost.) nella parte in cui dispone che nel processo di cassazione il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni dopo gli interventi degli avvocati delle parti, atteso che la successione degli interventi regolata da detta norma non lede l'esercizio del diritto di difesa, garantito dalla particolare struttura di tale processo e dalla possibilità per le parti di presentare osservazioni scritte sulle conclusioni orali del pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)