Sez. 2, Sentenza n. 3638 del 20/12/1972 (Rv. 361659 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'accertamento della soccombenza, che deve essere riferito all'esito finale della lite e non frazionato secondo quello delle varie fasi del giudizio, rientra nel potere del giudice di merito, insindacabile in Sede di legittimita, salvo che le spese risultino poste a carico della parte totalmente vittoriosa. (Conf 1710'71, mass n 352175).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)