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Sez. 2, Sentenza n. 13446 del 21/04/1989 Ud. (dep. 12/10/1989) Rv. 182232 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA - ORDINE DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182232-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA - ORDINE DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

È inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale, ai sensi dell'art. 36, secondo comma cod. proc. pen., il giudice di appello, riconosciuta l'incompetenza per materia del primo giudice per qualsiasi causa (violazione delle norme sulla Competenza o diversa definizione giuridica del fatto contestato), annulla la sentenza di primo grado ed ordina la trasmissione degli Atti al pubblico ministero. Tale sentenza, infatti, può dar luogo soltanto ad un conflitto di Competenza in un momento successivo, qualora il P.m. cui siano stati trasmessi gli Atti dissenta dalla diversa definizione giuridica data al fatto dal giudice di appello. (Conf mass n 170194, sez. U.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)