Sez. U, Sentenza n. 7415 del 13/07/1985 Ud. (dep. 24/07/1985) Rv. 170194 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA - ORDINE DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA - ORDINE DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
È inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale, ai sensi dell'art. 36 comma secondo cod. proc. pen., il giudice di appello, riconosciuta l'incompetenza per materia del primo giudice per qualsiasi causa (violazione delle norme sulla Competenza o diversa definizione giuridica del fatto contestato), annulla la sentenza di primo grado ed ordina la trasmissione degli Atti al pubblico ministero; tale sentenza può soltanto dare luogo ad un "caso analogo di conflitto di Competenza" in un momento successivo, qualora il pubblico ministero cui siano stati trasmessi gli Atti dissenta dalla diversa definizione giuridica data al fatto dal giudice di appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)