Sez. L, Sentenza n. 4563 del 30/07/1984 (Rv. 436463 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - COSTITUZIONE TARDIVA - CONSEGUENZE - DIFESE DEL CONVENUTO FONDATE SUGLI ELEMENTI PROBATORI GIÀ ACQUISITI AL PROCESSO - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - COSTITUZIONE TARDIVA - CONSEGUENZE - DIFESE DEL CONVENUTO FONDATE SUGLI ELEMENTI PROBATORI GIÀ ACQUISITI AL PROCESSO - AMMISSIBILITÀ.*
Nel processo del lavoro, la Costituzione del convenuto avvenuta oltre il decimo giorno anteriore alla prima udienza e perciò oltre il termine di cui all'art. 416 cod. proc. civ., pur non essendo nulla né inammissibile, va considerata come Costituzione tardiva del contumace, la quale comporta che questi, ferma la decadenza sancita da detta norma per le eccezioni processuali e di merito e per le deduzioni probatorie, con la sola eccezione del giuramento decisorio, debba accettare il processo nello stato in cui si trova, ai sensi dell'art. 293 cod. proc. civ.: il che non impedisce allo stesso convenuto di porre a base delle proprie difese di merito gli elementi probatori già acquisiti al processo, anche se relativi a fatti di cui gli incombe la prova ex art. 2697 cod. civ. e, conseguentemente, al giudice di fondare la decisione sugli stessi elementi. (V 280/83, mass n 425087; (V 6423/81, mass n 417236; (V 5023/80, mass n 408880; (V 5160/79, mass n 401778; (Conf 1158/82, mass n 419040).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)