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Sez. 1, Sentenza n. 12498 del 12/03/1987 Ud. (dep. 05/12/1987) Rv. 177190 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO O INTERNATO - DETENUTO PER ALTRA CAUSA NON RISULTANTE DAGLI ATTI - NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 169 COD. PROC. PEN. ANTECEDENTE LO "STATUS CUSTODIAE" - LEGITTIMITÀ - CONOSCENZA DELLO STATO DI DETENZIONE PER ALTRA CAUSA NEGLI ATTI PRELIMINARI E RINVIO DEL DIBATTIMENTO A TEMPO INDETERMINATO - NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE NELLE FORME DI CUI ALL'ART. 168 COD. PROC. PEN. - OBBLIGATORIETÀ - NOTIFICA EFFETTUATA NELLE FORME DI CUI ALL'ART. 168 COD. PROC. PEN. E CELEBRAZIONE DEL DIBATTIMENTO IN ASSENZA DELL'IMPUTATO - NULLITÀ DEL GIUDIZIO E DELLA SENTENZA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177190-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO O INTERNATO - DETENUTO PER ALTRA CAUSA NON RISULTANTE DAGLI ATTI - NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 169 COD. PROC. PEN. ANTECEDENTE LO "STATUS CUSTODIAE" - LEGITTIMITÀ - CONOSCENZA DELLO STATO DI DETENZIONE PER ALTRA CAUSA NEGLI ATTI PRELIMINARI E RINVIO DEL DIBATTIMENTO A TEMPO INDETERMINATO - NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE NELLE FORME DI CUI ALL'ART. 168 COD. PROC. PEN. - OBBLIGATORIETÀ - NOTIFICA EFFETTUATA NELLE FORME DI CUI ALL'ART. 168 COD. PROC. PEN. E CELEBRAZIONE DEL DIBATTIMENTO IN ASSENZA DELL'IMPUTATO - NULLITÀ DEL GIUDIZIO E DELLA SENTENZA - SUSSISTENZA.*

È legittimo il giudizio contro l'imputato detenuto per altra causa se la notifica del decreto di citazione, avvenuta prima dello "status custodiae", sia stata eseguita nelle forme dell'art. 169 cod. proc. pen. ed è sufficiente, in tal caso, ove la detenzione sia resa nota al dibattimento, l'ordine di traduzione dell'imputato. Se, però, il giudice del dibattimento, preso atto dello stato di detenzione per altra causa dell'imputato comunicato dal difensore negli Atti preliminari, unitamente al luogo della detenzione, e ritenuto legittimo l'impedimento a comparire, dispone il rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, la notifica del decreto di citazione a giudizio non può essere più eseguita nelle forme di cui all'art. 169 cod. proc. pen., bensì in quelle di cui all'art. 168 con ordine di traduzione dell'imputato medesimo. Se tuttavia la notifica viene effettuata ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen. e il dibattimento viene celebrato in assenza dell'imputato detenuto per altra causa e non tradotto in udienza, si ha nullità del giudizio e quindi della sentenza, per violazione del diritto di difesa ex art. 185 n. 3 cod. proc. pen.. (Conf, mass n 160670).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)