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Sez. 3 - , Sentenza n. 13849 del 06/07/2020 (Rv. 658299 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Proposizione di impugnazione principale - Mancata impugnazione incidentale della controparte - Sua successiva impugnazione principale contro la stessa sentenza - Omessa riunione per mancata comunicazione della pluralità di impugnazioni - Decisione sulla prima impugnazione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658299-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

La parte cui sia stata notificata l'altrui impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione), qualora proponga la propria avverso la medesima sentenza separatamente, in via principale anziché incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.; in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni, mentre non incide sulla validità della pronuncia relativa alla prima, rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando ormai impossibile il "simultaneus processus", si verifica un impedimento all'esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 c.p.c. sanziona la prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successive alla prima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)