Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7096 del 11/04/2016 (Rv. 639296 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Proposizione di ricorso avverso sentenza di merito - Ulteriore ricorso contro la stessa sentenza - Omessa riunione per mancata comunicazione della pendenza di pluralità di impugnazioni - Sentenza della Corte di cassazione sul primo ricorso - Validità - Esame dell'altro ricorso - Preclusione - Improcedibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui avverso una sentenza di merito, già impugnata con ricorso principale per cassazione, sia stato successivamente proposto un ulteriore ricorso, presentato come autonomo, senza che sia portata a conoscenza della S.C. la pendenza della pluralità di impugnazioni, la loro mancata riunione, con conseguente decisione di uno dei due ricorsi, mentre non incide sulla validità della pronuncia già adottata (anche laddove quest'ultima abbia avuto per oggetto l'impugnazione esperita successivamente), preclude, tuttavia, in forza dei principi di unità della decisione, giusto processo e sua ragionevole durata, l'esame dell'altro ricorso, che diventa pertanto improcedibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)