Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12655 del 18/06/2015 (Rv. 635883 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Pronuncia della Corte di cassazione - Vizio revocatorio - Condizioni - Mancata considerazione di tabelle ancora "in fieri" per la liquidazione del danno biologico - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
Ai fini della revocazione delle sentenze di cassazione per errore di fatto revocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., i requisiti consistenti nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto, la cui verità risulti invece indiscutibilmente esclusa o accertata, e nell'esclusione che il fatto medesimo abbia costituito un punto controverso su cui la Corte si sia pronunciata, debbono presentare anche i caratteri della evidenza e della obiettività, sicché non sussistono i presupposti per la revocazione quando la Corte, in tema di liquidazione del danno biologico, non abbia tenuto conto di una tabella "in fieri" del Tribunale di Milano, pur richiamata dalla parte, trattandosi di tabella ancora inesistente e per la quale, pertanto, la sentenza impugnata ha valutato assolutamente incongruo attivare il contraddittorio in relazione alla sua applicabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)